Statuto

Art. 1 — E’ costituita un’associazione denominata: “ Volante Storico Siracusa” con sede in c/da  Bondifè  – 96010 Melilli (SR).

Art. 2 — L’associazione non ha fini di lucro e si propone di realizzare un servizio d’informazione, reperimento ricambi, organizzare incontri e raduni fra i possessori di autovetture STORICHE oggi non più in commercio, il tutto a livello amatoriale ed inoltre si propone di realizzare ogni altra iniziativa che venisse ritenuta idonea ad effettuare un servizio ricreativo fra i soci e di mantenere i contatti con associazione analoghe site all’estero

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3 — Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili che diverranno di proprietà dell’associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite: dalle quote sociali; dall’utile derivante da eventuali inserzioni pubblicitarie o eventuali servizi fotografici o cinematografici che verranno richieste all’Associazione; da contributi ed assegnazioni di qualunque genere erogati da Enti pubblici e privati , da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale .

Art. 4 — L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposte, dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che verranno sottoposti all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

SOCI

Art. 5 — I soci fondatori sono membri di diritto dell’Associazione. Oltre ad essi, potranno assumere la qualità di socio ordinario le persone o enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione e dietro versamento, all’atto di ammissione, di una quota di associazione che verrà annualmente determinata dal Consiglio.

Art 6 — I soci hanno diritto di: partecipare all’Assemblea dell’Associazione concorrendo alla formazione della volontà sociale, frequentare i locali ad uso dell’Associazione e salvo osservanza dell’apposito regolamento da predisporsi.

Art. 7 — Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare per delega massimo altri tre soci.

Art. 8 — Nelle assemblee possono esercitare il diritto di voto i soci in regola con i pagamenti. Dopo due anni di morosità il socio si considererà automaticamente decaduto. Ad accertare tale decadenza sarà il Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Tesoriere.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 — Il Consiglio di Amministrazione , eletto in seno all’Assemblea dei Soci, è composto da n° 5 componenti:

–    n. 1  Presidente

–    n. 2  Vicepresidenti

–    n. 1  Segretario

–    n. 1  Consigliere

Essi non avranno diritto ad alcun compenso .

Art. 11 — Consiglio di Amministrazione dura in carica per due anni. Ciascun componente è rieleggibile senza limitazioni temporali.

Art. 12 — I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti fra i soci in regola con i pagamenti. E per l’espletamento delle loro mansioni non sarà corrisposto alcun compenso.

Art. 13 —Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiederà le Assemblee dei Soci. In assenza o impedimento interverrà uno dei Vicepresidenti.

Art. 14 — Tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno essere redatte su apposite registro e firmate da tutti i consiglieri presenti.

Art. 15 — Le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante per la formazione della maggioranza.

Art. 16 — La convocazione del Consiglio dovrà avvenire tramite raccomandata, telegramma, fax, consegna a mano con copia vistata per ricevuta, ed inviate almeno otto giorni prima della riunione presso il domicilio risultante sul libro dei soci. Il Consiglio potrà  riunirsi e deliberare validamente, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i componenti in carica.

Art. 17 — Il Consiglio di Amministrazione curerà tutti i rapporti nei confronti di terzi, nella persona del Presidente e dei Vicepresidenti.

Art. 18 — E’ compito del presidente e/o dei Vicepresidenti curare l’attuazione delle delibere del Consiglio.

ASSEMBLEA

Art. 19 — L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata, e-mail o consegna a mano con copia vistata per ricevuta ed inviate almeno otto giorni prima dell’adunanza, presso il domicilio risultante sul libro dei soci. L’Assemblea potrà deliberare validamente, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti per presenza diretta o per delega tutti i soci in regola con i pagamenti e tutti gli Amministratori.

Art. 20 — Nella convocazione dovranno essere specificati gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il  luogo.

Art. 21 — L’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata esclusivamente in località poste nell’ambito della Provincia di Siracusa.

Art. 22 — L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale. Essa approva i bilanci e provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Art. 23 — L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti, personalmente o per delega, il 50% + uno dei soci in regola con i pagamenti, nonché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Essa delibera con i voti favorevoli pari al 51% dei presenti aventi diritto.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Essa delibera con voti favorevoli pari al 51% dei presenti aventi diritto.

Art. 24 — L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza anche per delega di almeno i 2/3 dei soci in regola con i pagamenti e delibera con voti favorevoli pari a 2/3 dei presenti aventi diritto.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza anche per delega del 50% dei soci in regola con i pagamenti e delibera con voti favorevoli pari ai 2/3 dei presenti aventi diritto.

Art. 25 — I verbali delle Assemblee saranno redatti, su apposito registro da un segretario scelto dall’assemblea.  I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, nonché da due scrutatori scelti dall’assemblea. I verbali dovranno contenere, su richiesta dei soci, le loro rispettive dichiarazione.

Art. 26 — La modifica dello statuto dovrà essere approvata dall’assemblea straordinaria da tenersi alla presenza di un notaio.

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